Non ha più ragion d'essere l'esclusione del privilegio artigiano per i crediti delle società consortili
Pubblicato il 24/02/21 00:00 [Doc.8701]
di Redazione IL CASO.it


In tema di insinuazione al passivo fallimentare, il privilegio spettante ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. (come novellato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) è riconoscibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n. 443 del 1985, come modif. dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 del 1997 e dall'art. 13, comma 1, della l. n. 57 del 2001, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare anche in forma societaria, onde l'esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d'essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985.


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