La comunicazione del Curatore a mezzo PEC dell’intervenuto fallimento della parte in causa non è sufficiente per far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio.
Pubblicato il 27/01/16 10:20 [Doc.882]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Appello di Bologna – 15 gennaio 2016 – pres. rel. Dr. Casari

Ai sensi dell’art. 43 l. fall., per il quale il fallimento determina l’automatica interruzione del giudizio in corso, l’invio di comunicazione a mezzo PEC da parte del Curatore, avente ad oggetto la circostanza della intervenuta dichiarazione di fallimento della parte in causa, non è idonea ad integrare a carico della controparte la prova della conoscenza dell’evento interruttivo da cui far decorrere il termine trimestrale per la riassunzione della causa.


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