Il credito per TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e non al momento dell’accantonamento delle quote annuali da parte del datore.
Pubblicato il 30/01/16 08:58 [Doc.885]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Pesaro – 27 ottobre 2015 - est. dr. Paganelli

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il credito per TFR del lavoratore deve ritenersi sorto alla data del licenziamento ovvero al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all’integrale prestazione matura, per l’appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. 2010/3894).


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