Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012: inammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario
Pubblicato il 30/03/21 00:00 [Doc.8875]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it.

Tribunale di Busto Arsizio 18 marzo 2021 - est. Marco Lualdi
La sostanziale "equivalenza" del patrimonio dei due coniugi oggetto di prossima liquidazione e la natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata, giustificano il deposito di un ricorso unitario e coordinato ai sensi del nuovo art. 7 bis l. 3/2012 così come introdotto dalla l. 176/2020; tuttavia, il deposito unitario non preclude all'OCC la possibilita? di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ai singoli debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento unitamente alle valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Nella liquidazione del patrimonio non può essere accolta l'istanza svolta dai debitori e tesa ad ottenere la possibilita? di continuare il pagamento delle rate di mutuo ipotecario avente ad oggetto la propria abitazione, al di fuori del programma di liquidazione e dei successivi riparti; detta prosecuzione non appare infatti compatibile con i criteri che regolano la procedura in quanto finirebbe per drenare risorse per adempiere integralmente ed in "prededuzione" al pagamento di un credito ipotecario che, in caso di incapienza del bene, vedrebbe il credito ipotecario residuo degradato al chirografo e soddisfatto secondo le regole della concorsualita?.

La liquidazione del patrimonio impone sempre e comunque anche la liquidazione dell'immobile adibito ad abitazione del debitore, previo effettivo rilascio del medesimo bene libero da persone e cose nei termini eventualmente determinati nel programma di liquidazione; la facolta? di mantenere l'immobile che costituisce abitazione del debitore nella disponibilita? del soggetto sovraindebitato e? infatti possibile esclusivamente in caso di deposito di Accordo ovvero di Piano del Consumatore.

Va respinta l'istanza del debitore che accede alla Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 di mantenere la disponibilita? dell'autovettura in quanto strumento necessario per l'esercizio della professione o comunque delle normali esigenze di vita, considerato che l'autoveicolo, per la sua caratteristica di bene mobile registrato non appare assimilabile alla "cosa mobile" nella sua più ampia accezione, ed attesa la funzione necessariamente "promiscua" del bene in quanto destinato ad essere utilizzato anche al di fuori della stretta attivita? lavorativa con conseguente impossibilita? di determinarne (e successivamente verificarne) le modalita? di utilizzo. La necessita? di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilita? dell'autoveicolo riveste una indubbia rilevanza, giustifica al più la non immediata apprensione del bene mobile registrato ai sensi dell'art. 14 quinquies lett.e) l. 3/2012, che potra? essere successivamente acquisito ai fini della ineludibile liquidazione sulla scorta del programma di liquidazione predisposto dal Gestore.


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