Aiuti di stato da Svezia e Danimarca alla compagnia aerea SAS, nonostante l'opposizione di Ryanair
Pubblicato il 15/04/21 07:59 [Doc.8968]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 52/21
Lussemburgo, 14 aprile 2021
Sentenze nelle cause T-378/20
Ryanair DAC/Commissione e T-379/20 Ryanair DAC/Commissione

Sono conformi al diritto dell'Unione le misure di aiuto adottate dalla Svezia e dalla Danimarca a favore della SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei voli a seguito delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19

Dato che la SAS detiene una quota di mercato significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in questi due Stati membri, gli aiuti non costituiscono una discriminazione illegittima

Nell'aprile 2020, la Danimarca e la Svezia hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto distinte a favore della società SAS AB, consistenti ciascuna in una garanzia su una linea di credito rinnovabile per un importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK)1. Tali misure erano volte a compensare parzialmente la SAS per i danni derivanti dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'istituzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19.
Con decisioni del 15 aprile 20202 e del 24 aprile 20203 , la Commissione ha qualificato le misure notificate come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Conformemente a tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
La compagnia aerea Ryanair ha presentato ricorsi diretti all'annullamento di tali decisioni, i quali sono tuttavia respinti dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale dell'Unione europea. A tale proposito, essa conferma la legalità di misure di aiuto individuali adottate per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE5 .
Giudizio del Tribunale Il Tribunale respinge, in primo luogo, il motivo di ricorso vertente sul fatto che gli aiuti accordati sarebbero incompatibili con il mercato interno perché destinati a ovviare ai danni subiti da una sola società. A tale riguardo, il Tribunale chiarisce che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, un aiuto può essere destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale anche se esso va a beneficio soltanto di un'impresa individuale senza ovviare all'integralità dei danni arrecati da tale evento. Di conseguenza, la Commissione non era incorsa in un errore di diritto per il solo fatto che delle misure di aiuto a favore della SAS non beneficiavano tutte le vittime dei danni causati dalla pandemia di Covid-19. In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso della Ryanair con cui si contesta la proporzionalità delle misure di aiuto rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di Covid-19. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente solo di compensare gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Tuttavia, dato il carattere evolutivo della pandemia e il carattere necessariamente previsionale della quantificazione del danno da essa arrecato alla SAS, la Commissione aveva presentato con sufficiente precisione un metodo di calcolo per la valutazione di detto danno idoneo a evitare il rischio di un'eventuale sovracompensazione6. A tale proposito, il Tribunale sottolinea, inoltre, l'impegno assunto dalla Danimarca e dalla Svezia di effettuare una valutazione ex post del danno effettivamente subìto dalla SAS, non oltre il 30 giugno 2021, e di chiedere, se del caso, a quest'ultima il rimborso dell'aiuto eccedente il danno in questione, tenuto conto dell'insieme degli aiuti che possono essere accordati alla SAS in conseguenza della pandemia di Covid-19, anche da autorità straniere. In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sulla presunta violazione del principio di non discriminazione. Un aiuto individuale comporta infatti, per sua natura, una differenza di trattamento, se non una discriminazione, la quale è insita nel carattere individuale della misura. Sostenere che un aiuto del genere è contrario al principio di non discriminazione equivarrebbe, quindi, a mettere sistematicamente in discussione la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto individuale, quando invece il diritto dell'Unione consente agli Stati membri di concedere simili aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 107 TFUE. In aggiunta, anche supponendo che la differenza di trattamento introdotta dalle misure in questione possa essere assimilata a una discriminazione in forza di tale principio, essa può essere giustificata qualora sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguire un obiettivo legittimo. Analogamente, nella misura in cui la Ryanair fa altresì riferimento all'articolo 18 TFUE, il Tribunale osserva, inoltre, che tale disposizione vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura, secondo il Tribunale, tra le disposizioni particolari previste dai trattati, esso continua il suo esame delle misure in questione su tale base. A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che l'obiettivo delle misure in questione soddisfa le condizioni poste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in quanto mira effettivamente a ovviare in parte ai danni arrecati alla SAS da un evento eccezionale, ossia la pandemia di Covid-19. Il Tribunale constata, dall'altro lato, che la differenza di trattamento a favore della SAS è adeguata ai fini del conseguimento dell'obiettivo di dette misure e non va al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, poiché la SAS detiene la maggiore quota di mercato in Danimarca e in Svezia e tale quota di mercato è significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in entrambi i paesi. In quarto luogo, il Tribunale esamina le decisioni della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Il Tribunale rileva a tale proposito che la Ryanair non dimostra in che modo il carattere esclusivo della misura sia tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Danimarca o in Svezia oppure dall'effettuare prestazioni di servizi da e verso uno o l'altro di tali paesi.
Per quanto riguarda la causa T-379/20, il Tribunale constata, inoltre, che la misura di aiuto notificata dalla Svezia presenta carattere subordinato al regime di aiuti svedese adottato in forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE al fine di far fronte al turbamento dell'economia della Svezia causato dalla pandemia di Covid-197. Tuttavia, esso respinge l'argomento vertente sul fatto che tale misura non potrebbe avere, per tale ragione, l'obiettivo di ovviare a un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. A tale riguardo, il Tribunale precisa che il Trattato FUE non osta a un'applicazione concomitante dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte le condizioni di ciascuna di queste due disposizioni. Ciò vale in particolare quando i fatti e le circostanze che danno luogo a un grave turbamento dell'economia derivano da un evento eccezionale. Il Tribunale respinge, infine, in quanto infondati i motivi di ricorso vertenti sulla presunta violazione dell'obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.




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