Sovraindebitamento: l'attestazione è necessaria anche per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio
Pubblicato il 15/04/21 19:55 [Doc.8978]
di Redazione IL CASO.it


Benchè la attestazione di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 3/2012 non sia espressamente richiesta per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, la stessa deve ritenersi necessaria alla stregua di una interpretazione sistematica delle norme concorsuali in materia di soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati.

Deve ritenersi ammissibile la proposta di liquidazione del patrimonio formulata da socio illimitatamente responsabile di società di persone che non sia assoggettabile a fallimento.

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Tribunale di Mantova
Sezione Seconda
Il Tribunale di Mantova
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Giorgio Bertola Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 16/20 R.G. promosso da:
C. G. (C.F.: …) e da B. I. (C.F.: …) difesi dall'avv. R. D.;
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- letto il reclamo (n. 16-1/20) proposto dai coniugi C. G. e B. I., ai sensi degli 14 quinquies co. 1, 10 co. 6 della legge n. 3/2012 e 737 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Giudice in data 11-2-2021 con cui è stata dichiarata inammissibile la loro istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 8-4-2021, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, così provvede:
- rilevato che il giudice investito del ricorso ex art. 14 ter della legge 3/2012 lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che, essendo previsto il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, dovesse essere allegata la attestazione del gestore della crisi prevista dall'art. 7 co. 1 della predetta legge;
- osservato che i reclamanti hanno sostenuto l'erroneità della decisione assumendo che la attestazione in questione sarebbe normativamente richiesta solo per le procedure concernenti il piano del consumatore e l'accordo con i creditori e non anche per quella di liquidazione del patrimonio e che, in ogni caso, al reclamo era stata allegata una integrazione della attestazione del gestore della crisi, avv. S. G., datata 18-2-2021 con la quale si dava atto che il piano di liquidazione proposto "garantisce il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, trattandosi appunto di strumento liquidatorio, avuto riguardo al valore di mercato attribuito al bene immobile sul quale insiste il privilegio ipotecario";
- ritenuto che, sebbene non espressamente prevista per la procedura di liquidazione del patrimonio, la attestazione di cui all'art. 7 della legge n. 3/2012 sia necessaria anche per tale fattispecie, tanto desumendosi da una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 7 della legge n. 3/2012, 160 II co. e 182 ter I co. l.f., posto che, vigendo la regola generale secondo cui i crediti privilegiati debbono essere soddisfatti integralmente, la deroga alla stessa trova giustificazione solo nell'ipotesi in cui venga attestato, nelle forme di legge, che il pagamento avverrà in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato del cespite su cui grava il privilegio laddove non è ravvisabile una plausibile ragione per affermare che il requisito in questione debba essere escluso unicamente per la fattispecie della liquidazione del patrimonio, sicché che l'omesso richiamo nell'art. 14 ter della legge n. 3/2012 all'art. 7 co. 2 della legge n. 3/2012 deve attribuirsi a un mero difetto di coordinamento;
- considerato che nel rito camerale (quale è quello introdotto con il ricorso in esame stante il richiamo degli artt. 14 quinquies co. 1 e 10 co. 6 della legge n. 3/2012 all'art. 737 c.p.c), di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. 30-11-2020 n. 27234; Cass. 13-4-2012 n. 5876; Cass. 27-5-2005 n. 11319; Cass. 25-1-2007 n. 1656);
- considerato pertanto che è stata allegata la richiesta relazione del gestore della crisi di cui all'art. 7 co. 1 della legge n. 3/2012 sicché il rilevato difetto di attestazione deve ritenersi superato;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in V. M., via P. n. 37;
- esaminate la relazione predisposta dall'O.C.C. avv. S. G. nonché quelle integrative del 18-1-2021 e del 18-2-2021;
- considerato che gli istanti hanno dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso e ciò in particolare per effetto di debiti contratti nella gestione della società V. M. di C. G. e C. s.a.s. e della impresa individuale rispettivamente da C. G. e da B. I.;
- ritenuto che C. G. sia legittimato ad accedere agli strumenti regolati dalla legge n. 3/2012 dovendo ammettersi siffatta facoltà in capo al socio illimitatamente responsabile di società personale che non sia assoggettabile a fallimento, come nel caso di specie, atteso che dalla documentazione allegata emerge che la società V. M. di C. G. e C. s.a.s. (inattiva da anni e di cui C. G. è socio accomandatario) non ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. sicché non opera la preclusione prevista dagli artt. 14 ter co. 1 e 7 co. 1 lett. a della legge n. 3/2012, non potendo C. G. essere assoggettato a fallimento e non disponendo tale soggetto di altro strumento onde porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento (cfr. Trib. Lecco 5-1-2021; Trib. Forlì 6-11-2020; Trib. Bologna 19-10-2020; Trib. Roma 29-4-2019), evidenziandosi in proposito a) che la finalità perseguita dalla legge n. 3/2012 (resa ancora più evidente dalle successive modifiche intervenute che ne hanno progressivamente ampliato la portata applicativa) suggerisce di adottare criteri interpretativi che favoriscano l'accesso al rimedio in questione onde limitare i fenomeni connessi alla usura e alla estorsione, b) che la direttiva CE n. 1023/19 al paragrafo 21 raccomanda agli Stati di prevedere l'accesso ad un'unica procedura onde liberare il soggetto sovraindebitato contemporaneamente da debiti derivanti da attività professionale/imprenditoriale ovvero di natura consumeristica, c) che la previsione contenuta nell'art. 6 co. 2 lett. b della legge n. 3/2012 nel testo introdotto dalla legge n. 176/2010 di conversione del decreto-legge n. 137/2020 secondo cui per "consumatore" (legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale per i debiti estranei a quelli sociali, lascia del tutto aperta, sul piano interpretativo, la questione concernente la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte del socio illimitatamente responsabile di società personale che non sia assoggettabile a fallimento;
- considerato che anche B. I. può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012;
- osservato che, ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 3/2012 nel testo risultante per effetto della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020, i membri di una stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando, come nel caso di specie, sono conviventi;
- rilevato che il gestore della crisi (avv. S. G.) con le relazioni del 10-11-2020, del 18-1-2021 e del 18-2-2021 ha confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si fonda la proposta di liquidazione del patrimonio;
- rilevato che non emerge la commissione di atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
- rilevato che, ai fini dell'esdebitazione, il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incolpevole incapacità di ripianamento dell'esposizione debitoria da accertarsi in separato procedimento;
- rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata della professionista nominata ex art. 15 co. IX della legge n. 3/2012, avv. S. G., la quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'incapacità ad adempiere da parte dei ricorrenti, chiarito che gli stessi non possiedono altri beni oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- preso atto che la documentazione anche integrativamente prodotta ha consentito alla professionista nominata di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;
- rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio, che sarà sufficiente a pagare integralmente i creditori prededotti e, solo in parte, gli altri creditori privilegiati e ipotecari;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento dei coniugi ricorrenti e del loro nucleo familiare;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., deve essere esclusa dall'attivo la retribuzione di cui C. G. è titolare (attualmente pari a circa € 1.000,00 con cui deve provvedere al sostentamento proprio, della moglie e del figlio minorenne) sino al limite di € 150,00 mensili netti (per quattordici mensilità) -somma questa che viene messa a disposizione dei creditori- e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione, avuto riguardo alle esigenze di vita degli istanti quali emergono dagli atti;
- rilevato che l'art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;
- ritenuto che l'avv. S. G., nominato O.C.C., può essere nominato liquidatore dei beni, anche al fine di contenere i costi;
- considerato che, secondo un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere (v. in tal senso Cass. 22-9-2017 n. 22063; Cass. 7-6-1993 n. 6358) sicché il liquidatore va onerato dell'obbligo di rendere il conto della gestione secondo le modalità specificate in dispositivo;
- osservato che nessuna statuizione sulle spese vada adottata;
P.T.M.
- in accoglimento del reclamo, visti gli artt. 7 bis e 14 ter della legge n. 3/2012 nel testo vigente a seguito del decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da C. G. (C.F.: …) e B. I. (C.F.: …) disponendo che le singole masse attive e passive rimangano distinte;
- nomina liquidatore l'avv. S. G. (C.F.: …) con studio in V. M., P. C., 10 che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme secondo i gradi di privilegio accertati, alle condizioni e secondo i termini di riparto come proposti, in particolare, nella relazione integrativa dell'O.C.C. del 18-2-2021;
- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dall'avv. S. G., precisandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;
- dispone che il liquidatore:
- trascriva il presente decreto presso la competente Agenzia del Territorio e lo comunichi alla C.C.I.A.A. di Mantova;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive, precisandosi che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., va esclusa dall'attivo la retribuzione di cui C. G. è titolare sino al limite di € 150,00 mensili netti (per quattordici mensilità) -somma questa che viene messa a disposizione dei creditori- e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione;
- stabilisce inoltre che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- dispone che della domanda dei debitori e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano la Voce di Mantova.
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore.
Si comunichi.
Mantova 8 aprile 2021.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi


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