Lo speciale privilegio processuale ex art. 41 TUB non opera nella Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, il creditore fondiario non può dunque proseguire l'azione esecutiva
Pubblicato il 26/04/21 08:15 [Doc.9026]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Udine 26 febbraio 2021 - est. Caliamo
Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it
Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Effetti per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - Limiti - Azione esecutiva del creditore fondiario - Prosecuzione in costanza di procedura ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Inammissibilità

Nella l. 3/2012 manca una disposizione di deroga, quale quella dettata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, che stabilisce la facoltà del creditore fondiario di avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.)



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