Eâ ammissibile la proposta di Transazione Fiscale prevedente lo stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato (nella specie, IVA, ritenute e IRAP), nellâambito di Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.
Pubblicato il 19/02/16 15:00 [Doc.913]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Agenzia delle Entrate â Direzione Provinciale di Rimini â 19 giugno 2015
Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. â Transazione Fiscale ex art. 182 ter l. fall. prevedente il pagamento a saldo e stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato ex art. 2752 c.c. â Ammissibilità - Sussistenza
Può essere prestata adesione dellâAgenzia delle Entrate alla proposta di Transazione Fiscale ex art. 182 ter l. fall., formulata nellâambito di Accordo di Ristrutturazione ex art 182 bis l. fall., prevedente il pagamento a stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato (nella specie, IVA, ritenute e IRAP), malgrado la natura privilegiata dei predetti accessori sancita dallâart. 2752 c.c. come modificato dal d.l. 6 luglio 2011 n.98 convertito in l. 15 luglio 2011 n.111, ferme le ulteriori condizioni previste dalla norma speciale fallimentare.
(Fattispecie in cui lâAgenzia delle Entrate ha accolto la proposta di Transazione Fiscale prevedente il pagamento del 100 % della sorte dei tributi entro 24 mesi dallâomologazione dellâAccordo di Ristrutturazione, maggiorati di interessi legali fino al saldo, nonché il pagamento del 26 % delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni collegati ai tributi certificati come dovuti dallâAgenzia delle Entrate, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 120 giorni dallâomologazione dellâAccordo medesimo.
La proposta prevedeva altresì lâaccensione di ipoteca volontaria di secondo grado sullâimmobile della società debitrice nonché il rilascio - da parte del terzo promittente acquirente dellâazienda sociale - di fideiussione bancaria dellâimporto di 250.000 euro dovuto a saldo prezzo dalla cessionaria dâazienda e da corrispondersi entro un anno dalla stipulazione dellâatto definitivo di trasferimento dellâazienda).
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