Tribunale di Udine: inammissibile la "procedura familiare" ex art. 7 bis l. 3/2012 per la liquidazione dei beni
Pubblicato il 20/05/21 07:30 [Doc.9144]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Udine 18 maggio 2021, est. dr. Calienno
Va respinta l'istanza di trattazione congiunta ex art.7 bis legge 3/2012 (procedure familiari) con quella analoga presentata dal famigliare del ricorrente, considerato che l'istituto della procedura familiare si riferisce letteralmente alla sole procedure di composizioni della crisi, non a quella di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012 che, invece, è alternativa alle prime.


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