Concordato preventivo in continuità aziendale: l'attestatore deve indicare anche le utilità derivanti dalle azioni sociali di responsabilità
Pubblicato il 02/06/21 16:58 [Doc.9218]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Brescia 8 aprile 2021 - est. dott.ssa Simonetta Bruno

Segnalazione dell'avv. Davide Traversa del foro di Rimini

Concordato Preventivo - Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Attestazione del professionista - Ambito oggettivo - Indicazione delle utilità derivanti dall'esercizio delle azioni di responsabilità a carico degli organi sociali - Necessità

Nel concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall., nell'ambito dell'attestazione che la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, il professionista attestatore deve effettuare un confronto tra la prospettiva concordataria e quella fallimentare, in particolare deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito della procedura fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi, quindi analizzando la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti che si sono avvicendati alla guida della società (oltre che degli eventuali sindaci) sino alla sua messa in liquidazione.
(Astorre Mancini)




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