Quando le giacenze risultano costituite da beni non identificati né identificabili non occorre la perizia di stima ex art. 160 secondo comma l. fall. per declassare il privilegio del credito di rivalsa iva.
Pubblicato il 02/03/16 07:02 [Doc.928]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Appello di Bologna 24 dicembre 2015 - pres. est. Salvatore
E’ legittima la proposta che declassa a chirografo i crediti da rivalsa iva senza alcuna relazione ex art. 160 secondo comma l. fall. ove la proponente ritenga insussistenti i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento del privilegio in quanto le giacenze di magazzino risultano costituite da beni non identificati né identificabili, attesa dunque la carenza delle condizioni per procedere ad alcuna relazione giurata. Ai fini del riconoscimento del privilegio di rivalsa iva, è dunque necessario che il bene sia presente nel patrimonio del debitore e riferibile alle fatture non pagate e non a precedenti cessioni.


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