Sovraindebitamento: Omologato Accordo di composizione della crisi nonostante il voto contrario dell' Agenzia delle Entrate che rappresentava l'86,35% dei creditori aventi diritto al voto.
Pubblicato il 23/06/21 09:01 [Doc.9328]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Mandico.

L'art. 12 comma 3 quater, L. 3/2012, attribuisce al Tribunale il potere di omologa dell'accordo di sovraindebitamento, anche nel caso di mancata di adesione dell'amministrazione finanziaria al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuiali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC. E' chiara la volontà del Legislatore di assicuarere la tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'Amministrazione così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate tutte le volte in cui, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'Amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all' Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla Liquidazione del patriomonio del debitore. La norma ha riconosciuto al Tribunale un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore "Amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente, e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento.


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