I frutti civili prodotti dai beni oggetto di garanzia reale nella ripartizione fallimentare
Pubblicato il 27/06/21 00:00 [Doc.9349]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Antonio Francesco Galvagna.

La preferenza assicurata dall'art. 111 bis, comma 2, l.fall. ai creditori garantiti, si estenda o meno anche ai frutti scaturenti dai beni formanti oggetto di ipoteca (ovvero di pegno), si estende ai frutti, sennonché per quel che concerne l'attribuzione di questi ultimi vale la regola generale di cui all'art. 111, comma 1, l. fall.: dapprima ai creditori prededucibili e solo successivamente agli ipotecari/pignoratizi.

Rispetto al ricavato della liquidazione dei beni, invece, vale una regola inversa, e ciò per effetto della deroga di cui all'art. 111 bis, comma 2, l.fall.: dapprima ai creditori titolari di garanzia reale."


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