Sovraindebitamento: la Cassazione precisa che l'OCC non ha alcuna rappresentanza del debitore, né della procedura, per cui non è parte necessaria nei relativi giudizi.
Pubblicato il 02/08/21 08:24 [Doc.9508]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione, I sez., 29 luglio 2021 n.21828 - pres. Cristiano est. Campese

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Organismo di Composizione della Crisi - Parte necessaria nei giudizi della procedura - Esclusione

L'Organismo di Composizione della Crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto.

Detto Organismo non ha infatti alcuna rappresentanza del debitore, né della procedura. E' sempre il debitore, invero, che pone in essere gli atti di gestione (con l'autorizzazione del giudice ove eccedenti l'ordinaria amministrazione, cfr. art. 10, comma 3-bis, della menzionata legge), oppure, che, sebbene sotto il controllo del primo, deve eseguire ed esegue quanto proposto (pena la cessazione degli effetti dell'accordo, cfr. art. 11, comma 5). In nessun modo, dunque, l'O.C.C. diviene parte necessaria, né, tantomeno, diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura in sé.

Ciò diversamente dalla disciplina del concordato preventivo, ove si consideri che l'art. 180 l. fall., dettato in tema di omologa del concordato preventivo, espressamente dispone, diversamente dall'art. 12 della legge n. 3 del 2012 per il giudizio di omologazione dell'accordo predetto (né una indicazione di tal fatta si rinviene nel precedente art. 10), che se il concordato è stato approvato il tribunale convoca in camera di consiglio le parti e il commissario giudiziale; mentre, quindi, il commissario giudiziale è contraddittore necessario nel giudizio di omologazione del concordato preventivo perché così testualmente previsto da una precisa disposizione di legge, non altrettanto è a dirsi, in assenza di una norma analoga nella legge n. 3 per l'OCC in relazione al procedimento di omologa dell'accordo in questione.

[n.d.r.]
Fattispecie in cui il creditore ricorrente risultava aver indirizzato e notificato il ricorso esclusivamente all'O.C.C., che in sede di costituzione eccepiva di essere sfornito di qualsivoglia legittimazione passiva ad litem, propria o esclusiva, con conseguente inammissibilità del ricorso perché non notificato al debitore sovraindebitato, unico legittimato a riceverlo.


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