Esdebitazione dell'incapiente per il socio accomandatario di società fallibile
Pubblicato il 02/08/21 08:23 [Doc.9510]
di Redazione IL CASO.it


Poichè può essere ammesso al beneficio di cui all'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012 la persona fisica sovraindebitata in possesso dei requisiti richiesti da tale disposizione, data l'ampiezza di tale espressione, in tale categoria deve farsi rientrare anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone, a condizione tuttavia che costui dimostri di non essere assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quella regolata da tale legge.

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TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Fallimenti
Il Giudice Delegato,
pronunciando sul ricorso n. 1/21 per la esdebitazione proposto da B. G. (C.F.: …), ammesso al p.s.s., ai sensi dell'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012, difeso e rappresentato, dall'avv. D. R. così provvede:
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il ricorrente risiede in V.;
- rilevato che l'istante è socio accomandatario della società C. di B. G. & C. s.a.s. e che la sua condizione di sovraindebitamento deriva unicamente dalla situazione debitoria venutasi a creare in capo alla predetta società, dovendo egli rispondere delle obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c.;
- osservato che può essere ammesso al beneficio di cui all'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012 la persona fisica in possesso dei requisiti richiesti da tale disposizione e che, data l'ampiezza di tale espressione, in tale categoria deve farsi rientrare anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone;
- considerato che, per accedere alle procedure regolate dalla legge n. 3/2012, è tuttavia necessario che l'interessato non sia assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quella regolata da tale legge, tanto desumendosi sia dalle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 co. 2, 14 ter co. 1 della legge n. 3/2012 essendo la fattispecie prevista dall'art. 14 quaterdecies inserita in tale contesto normativo sia dalla circostanza che, nel caso di fallimento, la esdebitazione della persona fisica fallita è autonomamente disciplinata (cfr. art. 142 e segg. l.f.);
- osservato che l'istante è socio accomandatario della C. di B. G. & C. s.a.s. e che tale società risulta in liquidazione e non cancellata dal registro imprese sicchè la stessa può ancora essere dichiarata fallita non essendo decorso il termine di cui all'art. 10 l.f.;
- considerato che dalla documentazione allegata non emerge, con riguardo alla predetta società, il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f. sicché la stessa e, conseguentemente, il socio accomandatario sono passibili di essere dichiarati falliti laddove l'interessato, per essere ammesso al beneficio in esame, deve fornire la prova positiva della sua non assoggettabilità a procedura concorsuale disciplinata dal r.d. 267/1942;
- osservato altresì che la società, per affermazione dell'istante, è titolare di crediti verso terzi pari a circa € 100.000,00 e che non è documentato che gli stessi siano inesigibili sicché non è provato che il debitore non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità non essendo adeguatamente dimostrato che la sua quota di partecipazione nella s.a.s. sia priva di valore;
- rilevato altresì che è stata depositata unicamente la dichiarazione dei redditi del 2018 relativa al periodo d'imposta 2017 e non la documentazione fiscale degli ultimi tre anni come stabilito dall'art. 14 quaterdecies co. 3 della legge n. 3/2012;
- rilevato infine che non risultano sufficientemente indicati lo stipendio, la pensione, il salario e le eventuali entrate del coniuge convivente con l'istante come prescritto dall'art. 14 quaterdecies co. 3 della legge n. 3/2012;
- ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti per concedere il beneficio richiesto;
p.t.m.
- dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi.
Mantova, 22 luglio 2021.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi


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