Liquidazione dei beni: quando il compimento di atto in frode ai creditori non determina l'inammissibilità della domanda
Pubblicato il 14/09/21 08:31 [Doc.9612]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Monza 11 agosto 2021 - est. Rizzotto

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Apertura ex art. 14 quinquies l. 3/2012 - Atti in frode compiuti nel quinquennio - Ammissibilità della domanda - Condizioni

A seguito della riforma ad opera del d.l. n.137/20, come convertito dalla l. n.176/2020, l'art. 14 quinquies, c.1 l. 3/2012 deve essere interpretato unitamente alla nuova disposizione introdotta all'art. 14 decies, c.2, per cui la presenza di atti in frode ai creditori nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di liquidazione non determina sempre l'inammissibilità della domanda - giacchè si è prevista la legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni revocatorie, previa autorizzazione del Giudice - bensì solo nel caso in cui l'atto in frode sia stato posto in essere "in prossimità o in vista del deposito della domanda" di accesso alla liquidazione ovvero "successivamente alla data di deposito della relativa domanda (allo stato da parte del solo debitore)" (cit. Trib. Monza 1.2.2021, est. Crivelli).


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