In caso di inesistenza dell'indirizzo i termini per la notifica sono prorogati
Pubblicato il 17/09/21 00:00 [Doc.9622]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Con la pronuncia in esame la Ctr ha esteso il principio espresso dalla Cassazione, finora applicato ai soli casi di notificazione di atti del processo, anche agli atti tributari "sostanziali"

Nel caso in cui la notificazione di un atto tributario da eseguirsi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, è possibile riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari in base alla comune diligenza per conoscere il primo esito negativo ed assumere le informazioni indispensabili per la nuova notifica.
Così, estendendo agli atti "sostanziali" una regola generalmente applicabile agli atti del processo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3436/11/2021 dello scorso 8 luglio, ove si precisa altresì che in questa ipotesi gli effetti della nuova notificazione che sia andata a buon fine retroagiscono alla data della iniziale attivazione del procedimento.

La vicenda processuale e la pronuncia della Ctr
Un contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'ufficio dell'Agenzia con ricorso che la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva affermando l'intervenuta decadenza dalla possibilità di esercizio del potere impositivo.
In particolare, secondo l'adito giudice, poiché nella fattispecie il termine ultimo per far valere la pretesa tributaria veniva a scadere il 31 dicembre 2016, l'atto, notificato il 23 marzo 2017, risultava tardivo: di conseguenza, il collegio ne disponeva l'annullamento.
Ricorrendo in appello, per quanto d'interesse, la parte pubblica censurava il riferito decisum, lamentando che il primo giudice non aveva considerato che una prima notifica dell'atto, tentata l'11 dicembre 2016, non era andata a buon fine per inesistenza dell'indirizzo e che tale circostanza avrebbe consentito all'Ufficio di avvalersi di una proroga dei termini per procedere ad una nuova notificazione.

Con la sentenza in rassegna, il giudice tributario regionale ha accolto la doglianza dell'Ufficio, riconoscendo che lo stesso, legittimamente, si era avvalso della proroga del termine per la notifica: ciò, si legge nella pronuncia, in coerenza con l'insegnamento di legittimità per il quale, laddove la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, "questi ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione, che avrà effetto sin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, alla condizione che la sua ripresa sia intervenuta… entro un tempo ragionevolmente contenuto anche considerando i tempi necessari in base alla comune diligenza onde conoscere l'esito negativo della notificazione e di assumere le informazioni conseguentemente indispensabili".

Osservazioni
La pronuncia in esame, che presenta profili di decisa novità rispetto al quadro interpretativo finora consolidato, fornisce lo spunto per le seguenti considerazioni. È noto che, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, l'esercizio dei diritti e delle potestà regolamentate dall'ordinamento giuridico è condizionato al rispetto di termini, prescrizionali o decadenziali, preventivamente fissati dalla norma.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, stabilisce che gli avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".

Al fine di non incorrere nella decadenza, è quindi necessario che l'atto impositivo sia portato legalmente a conoscenza dell'interessato, attraverso la notificazione, in un momento antecedente al (o, al limite coincidente con) l'ultimo giorno utile per l'esercizio del potere impositivo; fermo restando che, in applicazione della regola dell'"anticipazione degli effetti" e della "scissione del momento perfezionativo" della notifica, il termine decadenziale si considera rispettato anche quando l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario successivamente allo spirare del termine di legge, purché l'iter notificatorio sia stato attivato (ad esempio, attraverso la tempestiva spedizione dell'atto) prima dello spirare di detto termine.

Nella pratica può peraltro accadere che il procedimento notificatorio, pur attivato nei termini, non si concluda positivamente, per causa non imputabile al notificante, e che questi venga a conoscenza dell'esito negativo della notifica quando il termine per l'esercizio del diritto o della potestà è ormai decorso.

In proposito, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale, in dette ipotesi, il soggetto che ha richiesto la notifica "ha la facoltà e l'onere…di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio" e, ai fini del rispetto dei termini decadenziali, "la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie" (da ultimo, Cassazione n. 21025/2021; vedi anche Cassazione n. 19771/2021, n. 14721/2021 e n. 11440/2021).

Peraltro, va precisato che le pronunce del Supremo collegio che si sono espresse nei termini di cui sopra hanno sempre riguardato ipotesi di notificazione di atti del processo.
L'odierna sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio rappresenta dunque un primo passo in avanti laddove, come illustrato, ha inteso applicare il riferito principio espresso dalla Corte di cassazione anche agli atti tributari "sostanziali".

Non resta dunque che attendere gli sviluppi della vicenda, per verificare se vi sarà un seguito anche presso altri collegi, compresa la sede di legittimità: in passato, è infatti già accaduto che princìpi inizialmente ritenuti applicabili con riguardo alla notifica dei soli atti del processo siano stati successivamente estesi anche alla notifica degli atti sostanziali (un esempio decisamente significativo in tal senso è quello concernente il riconoscimento, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 19854/2004, anche rispetto agli atti tributari dell'operatività della regola "processuale" della sanatoria dei vizi di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo).


© Riproduzione Riservata