Giurisdizione (internazionale) in materia di protezione dei dati personali
Pubblicato il 15/09/21 12:12 [Doc.9624]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime di Avv. Ennio Piovesani, PhD.

Trib. Milano, Sez. I, rel. dott.ssa Martina Flamini, 3 novembre 2020, n. 6123

Giurisdizione (determinazione della) - Petitum sostanziale - Causa pretendi
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, individuata con riferimento al c.d. petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattuto, della causa petendi, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata, dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione.

Dir. n. 95/46/CE - Reg. (UE) n. 2016/679 - Obiettivo - Tutela efficace e completa - Diritti fondamentali - Diritto alla vita privata - Protezione dei dati personali
L'obiettivo perseguito dalla dir. n. 95/46/CE, nonché dal successivo reg. (UE) n. 2016/679, consiste nel garantire una tutela efficace e completa della libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente nel diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

Principi generali del diritto dell'Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Protezione dei dati personali - Art. 79 reg. (UE) n. 2016/679
L'art. 79 reg. (UE) n. 2016/679 è informato al principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, principio generale del diritto dell'Unione europea, discendente dal dovere generale di leale collaborazione in capo agli Stati membri, il quale investe anche le autorità giurisdizionali nazionali, nel senso che queste ultime devono assicurare sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, quale è quello della protezione dei dati personali.

Giurisdizione - Protezione dei dati personali - Art. 79, par. 2, reg. (UE) n. 2016/679 - Foro alternativo
L'art. 79 reg. (UE) n. 2016/679, come foro alternativo a quello della residenza abituale dell'interessato, prevede che l'azione possa essere promossa dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento.

Giurisdizione - Protezione dei dati personali - Art. 79, par. 2, secondo periodo, reg. (UE) n. 2016/679 - Residenza abituale dell'interessato - Sussistenza
Ai fini dell'individuazione della residenza abituale dell'interessato (nozione autonoma del diritto dell'Unione europea) di cui all'art. 79, par. 2, secondo periodo, reg. (UE) n. 2016/679, occorre aver riguardo ad una situazione di fatto che consenta di ritenere che in un determinato luogo, l'interessato svolga, in modo concreto e continuativo, la propria vita personale ed eventualmente lavorativa.

Giurisdizione - Protezione dei dati personali - Art. 79, par. 2, secondo periodo, reg. (UE) n. 2016/679 - Residenza abituale dell'interessato - Sussistenza - Contratto di locazione insufficiente
Il dato formale della conclusione di un contratto di locazione — non accompagnato da altri elementi — appare del tutto irrilevante ai fini di individuare il reale ed effettivo centro di interessi dell'interessato (e quindi il luogo di residenza abituale dello stesso).

Giurisdizione - Protezione dei dati personali - Art. 79, par. 2, primo periodo, reg. (UE) n. 2016/679 - Stabilimento - Nozione - Tutela giurisdizionale effettiva - Interpretazione non restrittiva
La nozione di stabilimento di cui all'art. 79, par. 2, primo periodo, reg. (UE) n. 2016/679 deve essere interpretata in modo non restrittivo, laddove tale interpretazione sia necessaria per assicurare all'interessato una tutela effettiva.

Art. 79 reg. (UE) n. 2016/670 - Considerando n. 147 - Reg. (UE) n. 1215/2012
Alla luce del considerando n. 147 reg. (UE) n. 2016/670, l'art 79 dello stesso reg. deve essere interpretato in modo coerente con i principi di cui al reg. (UE) n. 1215/2012 e le disposizioni di quest'ultimo reg. possono trovare applicazione se non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni specifiche del primo. Può escludersi un pregiudizio per l'applicazione delle norme del reg. (UE) n. 2016/670 ove venga assicurata una tutela efficace e completa del diritto alla vita privata.

Art. 5, n. 3, reg. (CE) n. 44/2001 - Art. 7, n. 2, reg. (UE) n. 1215/2012 - Foro dell'illecito - Foro speciale, alternativo e facoltativo
Il criterio di competenza giurisdizionale di cui all'art. 5, n. 3, reg. (CE) n. 44/2001, sostituito dal corrispondente art. 7, n. 2, reg. (UE) n. 1215/2012, costituisce un foro non solo speciale e alternativo rispetto al foro generale del domicilio (o sede) del convenuto, ma anche facoltativo.

Art. 7, n. 2, reg. (UE) 1215/2012 - Trattamento illecito di dati personali - Luogo dell'evento dannoso è avvenuto - Momento e luogo della lesione - Consapevolezza dell'illecito trattamento
Ai fini dell'art. 7, n. 2, reg. (UE) n. 1215/2012, la lesione può ritenersi verificata nel momento in cui provochi la lesione concreta del bene protetto, in relazione al soggetto che per tale lesione chieda tutela. La detta lesione può, dunque, ritenersi consumata nel luogo e nel momento in cui il soggetto leso abbia preso consapevolezza dell'illecito trattamento dei propri dati.


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