Nullità parziale delle fideiussioni 'ABI' e onere della prova
Pubblicato il 19/09/21 00:00 [Doc.9634]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Francesco Denti.

Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, n. 2356 del 07/13 Settembre 2021 - Consigliere Relatore dott.ssa Gabriella Zanon - causa N.2518/2021

Fideiussioni conformi Schemi A.B.I. - nullità parziale - onere di prova in capo al fideiussore

Poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. "a valle" essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.

Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione nel caso concreto di tali clausole e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.

Il fideiussore deve produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.


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