Gestione dei rifiuti: la regione non può delegare ai comuni le funzioni ad essa attribuite dal codice dell'ambiente
Pubblicato il 08/10/21 08:45 [Doc.9720]
di Corte Costituzionale


Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 7 ottobre 2021

Nell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell'ambiente - le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente. Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni - come ha fatto con la legge n. 27/1998 - né l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.

Segue nell'allegato


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