La previsione di rigorosi requisiti formali per la presentazione di un ricorso in Cassazione dinanzi ai giudici nazionali è compatibile con il diritto di accesso ad un giudice previsto dall'art. 6, § 1 della Convenzione?
Pubblicato il 31/10/21 16:37 [Doc.9833]
di Redazione IL CASO.it


di Veronica Botticelli
Lawyer | PhD Candidate in International Law at University of Padova, Italy

Nella giornata del 28 ottobre scorso, la Prima Sezione della Corte EDU si è pronunciata con sentenza nel caso Succi ed altri c. Italia, affermando che la previsione di rigorosi requisiti formali per la presentazione di un ricorso in Cassazione dinanzi ai giudici nazionali è in linea di principio compatibile con il diritto di accesso ad un giudice previsto dall'art. 6, § 1 della Convenzione, a meno che le relative norme non siano interpretate in modo eccessivamente formalistico.

La causa trae origine dalle doglianze formulate da otto cittadini italiani in merito al rigetto dei loro ricorsi per motivi di diritto da parte della Corte di cassazione italiana, che i ricorrenti sostengono esser dovuto ad un'applicazione oltremodo rigorosa delle norme procedurali in materia di elaborazione dei ricorsi, con particolare riferimento agli artt. 360 e 366 c.p.c., che disciplinano i motivi di ricorso ed il contenuto del medesimo, enucleando il principio di c.d. autonomia ed autosufficienza dei ricorsi. Tali principi prevedono che il singolo debba presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto affinché il tribunale di ultima istanza possa pronunciarsi unicamente sulla base dell'impugnazione proposta.

Pur riscontrando l'effettiva violazione dell'art. 6, § 1 soltanto in uno dei tre ricorsi presentati, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la Corte di Cassazione italiana abbia dato prova di un eccessivo formalismo, che non può essere in alcun modo giustificato alla luce del principio di autonomia ed autosufficienza dei ricorsi.
Peraltro, all'epoca dei fatti, il perimetro di applicazione di quest'ultimo principio (di origine giurisprudenziale, in seguito codificato) non poteva dirsi sufficientemente coerente e prevedibile, essendo stato oggetto di interventi chiarificatori ad opera delle Sezioni Unite, prima, e di protocolli d'intesa siglati tra Cassazione e CNF, poi.
Ad ogni modo, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la lettura dell'impugnazione del ricorrente permetteva di cogliere l'oggetto e lo svolgimento della controversia dinanzi ai giudici del merito, nonché la portata dei motivi ed il loro contenuto, mediante precisi rinvii ai paragrafi della sentenza della Corte d'Appello e ai documenti pertinenti citati nell'atto di impugnazione.


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