Il principio di invarianza della soglia di anomalia opera solo a seguito di adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace.
Pubblicato il 03/12/21 00:29 [Doc.9950]
di Redazione IL CASO.it


di Vincenzo Laudani
Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza

SOGLIA DI ANOMALIA - INVARIANZA - NON OPERA NEL CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE

TAR Emilia Romagna, sez. II, 30.11.2021 n. 983

Il principio di invarianza della soglia di anomalia opera solo a seguito di adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace.

Pertanto, la graduatoria formatasi a seguito dell'apertura delle offerte economiche e prima dell'apertura delle buste amministrative (cd. Inversione procedimentale) non è soggetta ad alcuna stabilità, e la Stazione Appaltante - laddove ritenga di dover escludere un concorrente - è tenuta ad effettuare nuovamente il calcolo della soglia di anomalia e, conseguentemente, ad elaborare una nuova graduatoria. Ciò che infatti rileva ai fini della determinazione dell'invarianza non è la diversa distribuzione delle fasi di aggiudicazione ma unicamente la sussistenza o meno del provvedimento di aggiudicazione efficace.

Seppur conforme alla giurisprudenza costante, merita attenzione il rilievo del concorrente sulla possibilità che i concorrenti, nel caso di inversione procedimentale, potrebbero porre in essere comportamenti fraudolenti a beneficio di altri concorrenti, ad esempio non rispondendo ad eventuali richieste di soccorso istruttorio laddove la verifica venga effettuata su tutti i concorrenti e non sul solo aggiudicatario (il TAR correttamente rileva che tale pericolo non sussista nel caso concreto solo perché la verifica veniva limitata solo al soggetto aggiudicatario).


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