Rinnovazione tacita dei contratti di locazione conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998
Pubblicato il 11/12/21 00:00 [Doc.9975]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 27806 del 12/10/2021

Contratti anteriori alla l. n. 431 del 1998 non assoggettati alla disciplina di cui al capo I della l. n. 392 del 1978 - Rinnovazione tacita nella vigenza della l. n. 431 del 1998 - Art. 13 della l. n. 431 del 1998 - Applicabilità - Conseguenze.

Ai contratti di locazione conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 e rinnovatisi dopo questa, ma non assoggettati, al momento della stipulazione, alla disciplina di cui al capo I della l. n. 392 del 1978, si applica l'art. 13 della citata l. n. 431 del 1998, con conseguente diritto del conduttore, a far data dalla prima rinnovazione successiva all'entrata in vigore dello "ius superveniens", a ripetere il canone di locazione versato in misura superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.


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