Utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una formula inversamente proporzionale per la valutazione delle offerte economiche
Pubblicato il 17/12/21 00:00 [Doc.10001]
di Redazione IL CASO.it


di Vincenzo Laudani
Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza

APPALTI PUBBLICI - FORMULE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - ABBATTIMENTO - LEGITTIMITA'

Cons. Stato, sez. III, 14.12.2021 n. 8353

E' legittimo l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una formula inversamente proporzionale per la valutazione delle offerte economiche che determini, in presenza di ribassi estremamente differenti, punteggi con uno scarto estremamente limitato (nel caso di specie: un ribasso del 28,32017% otteneva un punteggio pari a 30, il secondo concorrente, con un ribasso dello 0,10832%, 21,53 e un'eventuale offerta con ribasso pari a zero avrebbe comunque conseguito un punteggio pari a 21,42). Ciò in quanto il nuovo Codice degli Appalti (a differenza del previgente) opera una netta preferenza per i criteri di valutazione relativi al carattere qualitativo senza offrire, invece, valorizzazione alcuna di quelli fondati sul prezzo (tra l'altro il codice prevede un massimo di punteggi attribuibili alle offerte economiche e mai un minimo).

La Stazione Appaltante può rendere, dunque, marginale il valore dei ribassi al fine di fornire maggiore valenza al confronto competitivo sulla qualità, adottando formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competenza eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell'interpolazione lineare. Tali scelte non sono immuni al sindacato del giudice amministrativo per manifesta irragionevolezza, ma si sottrae ad un simile giudizio il ricorso a tale giudizio l'utilizzo di formule di appiattimento dei punteggi economiciper una procedura di gara che abbia ad oggetto servizi attinenti ai diritti fondamentali della persona, per la cui tutela possa essere ritenuta prevalente l'analisi qualitativa rispetto alle esigenze di contenimento della spesa della S.A.


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