A seguito dell'entrata in vigore del "nuovo" Codice, l'escussione della garanzia provvisoria può essere disposta solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione
Pubblicato il 18/12/21 00:00 [Doc.10004]
di Redazione IL CASO.it


di Vincenzo Laudani
Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza

APPALTI PUBBLICI - ESCUSSIONE GARANZIA PROVVISORIA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE - ILLEGITTIMITA'

Cons. Stato, sez. IV, 15.12.2021 n. 8367

A seguito dell'entrata in vigore del "nuovo" Codice, l'escussione della garanzia provvisoria può essere disposta solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Non può valere in senso contrario il disposto dell'art. 89 c. 3 per il quale la stazione appaltante escute la garanzia provvisoria nel caso di false dichiarazioni rese dall'impresa ausiliaria: tutt'al più, infatti, la norma avrebbe un carattere derogatorio e speciale e pertanto sarebbe soggetta a criteri di stretta interpretazione senza possibilità alcuna di ricavarne deduzioni in via analogica.

Tali principi dovrebbero essere pacifici, ma l'esistenza di una giurisprudenza di senso contrario espressa da giudici di primo (come nel caso di specie, in cui il TAR era giunto a conclusioni del tutto opposte) non può che far pensare che repetita iuvant.


© Riproduzione Riservata