Ammissibilità dell’intervento 'ad adiuvandum' in un giudizio individuale di una associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori
Pubblicato il 09/04/16 19:07 [Doc.1002]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, ord. 22 marzo 2016.

Associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori - Ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” in un giudizio individuale

La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente l’ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” di un’associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori in un giudizio individuale, promosso da una pluralità di essi per denunciare la lesione di diritti riconosciuti dalla legge in virtù dell’asimmetria informativa e contrattuale caratterizzante il loro rapporto con l’intermediario finanziario.


© Riproduzione Riservata