La Corte di Cassazione ritorna sul tema della tutela del trasportato danneggiato a seguito di un sinistro stradale
Pubblicato il 23/12/21 00:00 [Doc.10021]
di Redazione IL CASO.it


di Gianluca Cascella
Professore incaricato di diritto processuale civile Università Pegaso; avvocato cassazionista esperto di responsabilità civile e medical malpractice

La Corte di Cassazione ritorna sul tema della tutela del trasportato danneggiato a seguito di un sinistro stradale e, con recentissima decisione (la n. 40558 della 3^ Sez., pubblicata oggi) consolida l'orientamento palesato sin dal 2019, con la nota decisione n. 25033, che, interrogandosi sul perimetro applicativo dell'art. 141 del Codice Ass.ni, lo ha sostanzialmente ristretto, affermando che detta norma non si applica allorquando non vi siano altri veicoli coinvolti nell'incidente, traendone quindi quale logico corollario che, se non occorre che uno scontro vi sia stato, è tuttavia indispensabile, per invocare l'applicazione della norma predetta, che l'incidente abbia visto coinvolti no meno di due veicoli (principio poi ribadito da altre due decisioni del 2021, precisamente la n. 414/2021 e la n. 17963/021). Inserendosi in tale solco, la decisione n. 40558/2021 ha in sostanza affermato che, in una simile eventualità il trasportato, poiché mancano i presupposti per potersi avvalere della semplificazione sul piano probatorio introdotta dall'art. 141 del Codice delle Ass.ni (che, tuttavia, come è noto, è stata, nel 2019, con una famosa decisione della 3^ sezione, la n. 4147, alquanto svuotata di contenuto, essendosi affermato che il trasportato, per poter legittimamente invocare l'applicazione dell'art. 141 in questione deve fornire la prova di una responsabilità, anche se minimale, del vettore, nella causazione dell'incidente stradale, finendo sostanzialmente per avvicinare, quantomeno in termini di ricostruzione dell'onere probatorio per il trasporto, l'azione ex art. 141 Cod. Ass.ni e quella ex art. 2054, comma 1, cc, nonostante la indubbia differenza dei rispetti presupposti applicativi) allorquando vi è un solo veicolo coinvolto, potrà agire ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., (in ragione del fatto che la norma in questione, per la Corte, introduce principi aventi valenza generale, come tali suscettibili di applicazione a qualsiasi soggetto che si trovi ad essere coinvolto nelle vicende della circolazione stradale): la conseguenza della ritenuta applicabilità dell'art. 2054, comma 1, cc, alle ipotesi di sinistro stradale con unico veicolo coinvolto viene pertanto ravvisata nel fatto che il trasportato è onerato di fornire la prova che l'evento si è verificato in conseguenza della condotta di guida colposa del conducente il veicolo a bordo del quale viaggiava.


© Riproduzione Riservata