Remissione tacita della querela e verifica che la persona offesa e querelante abbia ricevuto l'avviso che l’eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell’istanza di punizione
Pubblicato il 09/04/16 19:10 [Doc.1003]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, 22 marzo 2016, n. 12186. Presidente Savani. Relatore Fidanzia.

Persona offesa dal reato - Querela e istanza - Remissione - Remissione tacita - Verifica che la persona offesa e querelante abbia ricevuto l'avviso che l’eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell’istanza di punizione

La mancata comparizione del querelante – previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell’istanza di punizione – integra gli estremi della remissione tacita extraprocessuale, trattandosi di condotta (omissiva) posta in essere da un soggetto che non riveste la qualità di “parte in senso tecnico” ed alla cui inerzia non può attribuirsi alcuna connotazione di natura “processuale”, costituendo soltanto il momento in cui il giudice, nel suo libero convincimento, ritiene integrata la “prova” di una decisione presa a “monte”. A tal fine, il giudice deve verificare con estremo rigore che la persona offesa-querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, che non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.


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