Liberazione immobile occupato sine titulo: il dissenso del cousufruttuario non può paralizzare la richiesta di rilascio
Pubblicato il 04/01/21 00:00 [Doc.10050]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell' Avv. Marco Lezzi.

Trib. Lecce, prima sezione civile, Ordinanza 16 dicembre 2021, G.O.T. Avv. Giuseppe Quaranta

Il dissenso dell'altro cousufruttuario all' azione giudiziaria non può paralizzare la pretesa del cousufruttuario e del nudo proprietario, diretta al ripristino della cosa comune nella sua integrità, tale da non subire il deterioramento della stessa e non aggravare i danni che detta occupazione continua a provocare poiché, come noto, il comproprietario è legittimato ad esercitare le azioni a difesa della cosa comune, sia nei confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione ai sensi dell'art. 1102 c.c., così come sancito da costate giurisprudenza di legittimità, attraverso il principio secondo cui: "ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino" ( Cass. 28.1.2015 n.1650; 19329/2009; 10219/2012; 4336/2018).

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi semplici (cfr. Cass. nn. 10498/72006, 827/2006 e 26610/08).


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