Mutuo fondiario: la violazione del limite di finanziabilità comporta la riqualificazione del negozio in un ordinario mutuo ipotecario
Pubblicato il 04/01/22 09:09 [Doc.10057]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO.

In tema di mutuo fondiario ex art. 38 TUB, la violazione del limite di finanziabilità comporta la riqualificazione del negozio in ordinario mutuo ipotecario, con esclusione quindi della disciplina speciale fondiaria e dei relativi "privilegi", attraverso un'operazione di corretta sussunzione giuridica della concreta fattispecie negoziale.

In tema di conversione del contratto nullo, l'art. 1424 c.c. esclude la conversione solo in caso di conoscenza della nullità, nel senso che la volontà negoziale deve essere consapevolmente diretta ad un atto che si conosce già come radicalmente invalido ed improduttivo di effetti (nella specie, il Tribunale ha escluso che, in un contratto di mutuo fondiario concluso nell'anno 2006, potesse integrare conoscenza della nullità la semplice consapevolezza del superamento del limite di finanziabilità, in quanto mero elemento di fatto suscettibile di condurre ad una nullità virtuale affermata, secondo una data interpretazione di legittimità, a partire dal 2017).


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