Rimessione in termini e indicazione errata del numero di ruolo (PCT)
Pubblicato il 12/04/16 07:07 [Doc.1012]
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Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 marzo 2016 (est. Marco Carbonaro)

OMESSO RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO – A CAUSA DI DEPOSITO DELL’ATTO CON NUMERO DI RUOLO ERRATO – RIMESSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE

In materia di processo civile telematico, il deposito di un atto, con modalità telematica, con l’indicazione di un numero di ruolo errato deve configurarsi come errore “ERROR” e quindi come “anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito”; pertanto, essa indicazione di un numero di ruolo errato risponde a uno dei casi in cui tale accettazione non è possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l’atto. Ne consegue che, in tale ipotesi, la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l’esito negativo. Là dove per l’effetto della indicazione di un numero di ruolo errato, il difensore incorra in decadenza rispetto al termine perentorio fissato, non è ammissibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Segnalazione e massima a cura di Giuseppe Buffone


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