Rimessione in termini e indicazione errata del numero di ruolo (PCT)
Pubblicato il 12/04/16 07:07 [Doc.1012]
di
Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 marzo 2016 (est. Marco Carbonaro)
OMESSO RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO â A CAUSA DI DEPOSITO DELLâATTO CON NUMERO DI RUOLO ERRATO â RIMESSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE
In materia di processo civile telematico, il deposito di un atto, con modalità telematica, con lâindicazione di un numero di ruolo errato deve configurarsi come errore âERRORâ e quindi come âanomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dellâufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando lâaccettazione o rifiutando il depositoâ; pertanto, essa indicazione di un numero di ruolo errato risponde a uno dei casi in cui tale accettazione non è possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire lâatto. Ne consegue che, in tale ipotesi, la cancelleria non è tenuta a forzare lâaccettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne lâesito negativo. Là dove per lâeffetto della indicazione di un numero di ruolo errato, il difensore incorra in decadenza rispetto al termine perentorio fissato, non è ammissibile la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Segnalazione e massima a cura di Giuseppe Buffone
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