Liceità, in ottica anti-abuso, di scissione parziale asimmetrica non proporzionale di holding di famiglia
Pubblicato il 14/04/22 00:00 [Doc.10489]
di Redazione IL CASO.it


di Studio Vitagliano - Dottori Commercialisti & Revisori Legali

Sulla scorta di quanto affermato nella precedente Risposta n.133/2022, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.152 del 23.03.2022, conferma la liceità, in ottica anti-abuso, di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di una holding di famiglia, posta in essere al fine di separare, anche nell'ottica di un passaggio generazionale, il percorso imprenditoriale dei soci. L'operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito laddove la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione ed al contempo non si inserisca in un più complesso disegno volto alla successiva cessione delle partecipazioni con l'esclusivo intento di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado.
Nella fattispecie in esame la scissione è stata preceduta da un conferimento a realizzo controllato ex articolo 175 TUIR per mezzo del quale la holding di famiglia aveva interposto, tra sé e la società industriale partecipata, una neo-costituita sub-holding. Secondo il parere dell'Agenzia, l'operazione di conferimento, prodromica alla successiva scissione, non influisce sulla liceità del complessivo schema negoziale, anche in considerazione del fatto che possibili opzioni alternative, quali ad esempio la sola scissione della holding capogruppo ovvero la creazione di due holding unipersonali mediante conferimento, da parte dei soci, delle rispettive partecipazioni nella holding capogruppo, non avrebbero consentito il conseguimento dell'assetto desiderato.


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