Annullato il proscioglimento, deciso dal GUP di Milano, di Eni e dei suoi manager dall'accusa di corruzione internazionale e frode fiscale.
Pubblicato il 02/05/16 07:55 [Doc.1057]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 17385/2016, dep. il 27 aprile.

In esito ad un autorevole excursus, fondato diacronicamente su precisi ed ineccepibili approdi della Suprema Corte nonchè della Consulta, la VI Sezione della Cassazione Penale ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Milano, impugnata dalla Procura.
I rilievi che hanno determinato la nullità del giudizio, con conseguente rinvio al GUP del Tribunale di Milano per una nuova udienza preliminare, si possono così sinteticamente evidenziare.

Il giudice per l’udienza preliminare non può entrare nel merito della vicenda quando emette un verdetto di non luogo a procedere, in quanto non possono essere utilizzate nelle udienze preliminari le logiche previste solo per il dibattimento e non si possono fare valutazioni sui fatti oggetto del procedimento. Invero, la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., è una pronuncia a carattere esclusivamente processuale e le motivazioni addotte non possono riguardare alcun profilo di merito, atteso che non dipende da una valutazione di non colpevolezza dell'imputato, ma dall'insussistenza degli elementi, acquisiti o suscettibili di essere integrati nel contraddittorio in sede di dibattimento, utili a dimostrare la serietà dell'accusa e quindi l'utilità del passaggio a quella fase.
Il GUP deve mantenere i confini del proprio sindacato giurisdizionale valutando le possibilità di sostenibilità dell’accusa in giudizio ovvero la superfluità del giudizio dibattimentale. Se le fonti di prova raccolte dall’accusa portano a più soluzioni valutative, il criterio guida dell’organo deve riporsi su tutte le attività tipiche della fase processuale dibattimentale e se tali potranno approfondire e chiarificare le situazioni pendenti.
In buona sostanza, il GUP, alla luce degli atti e del materiale probatorio che gli viene fornito, deve effettuare una diagnosi circa la sostenibilità di un eventuale e successivo giudizio, valutando se sussistono o meno gli elementi che aprono le porte al processo.
Il GUP non può, quindi, operare valutazioni sostanziali che spettano al Giudice dibattimentale, nè tantomeno spingersi all'interpretazione degli atti fino a dare valutazioni di merito.

Nel procedimento de quo, invece, in esito ad una dettagliata ed approfondita analisi, di ben 60 cartelle, di ogni elemento fornito dalla Procura, il GUP ha concluso per l’insussistenza di quel "minimum probatorio" necessario per la successiva fase dibattimentale, sulla scorta di valutazioni, che - come rilevato dagli Ermellini – proprio in quanto poste a supporto della sentenza di non luogo a procedere, si sono configurate come espressione di una decisione di puro merito, relativamente alla fondatezza delle accuse, di spettanza del Giudice dibattimentale.
Ed, in ogni caso, ha sentenziato la Suprema Corte, “neanche il giudizio prognostico negativo in merito alla “potenzialità espansiva” per l’accusa derivante dallo sviluppo dibattimentale del procedimento risulta adeguatamente argomentato”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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