Licenziamento disciplinare, recidiva e sospensione delle sanzioni
Pubblicato il 04/05/16 17:54 [Doc.1068]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. Lavoro, 19 aprile 2016, n. 7719 â Pres. Stile â Est. Esposito.
Segnlazione e massima a cura dell'Avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio
Licenziamento disciplinare â Recidiva â Sospensione sanzioni disciplinari â art. 7, comma 6 St. Lav.
à corretto lâoperato del giudice che ha compreso tra i comportamenti che hanno portato al licenziamento disciplinare per recidiva anche quelli sospesi in virtù dellâimpugnazione da parte del lavoratore al Collegio e per i quali il datore di lavoro ha adìto lâautorità giudiziaria ex art. 7, 6° comma della legge n. 300 del 1970. La sospensione delle sanzioni agisce infatti su misure disciplinari già efficaci e consiste in una ineseguibilità temporanea della singola sanzione e non invece un impedimento alla sua considerazione quale componente della recidiva che ha portato al licenziamento per recidiva. (avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio)
La pronuncia in esame ha confermato una sentenza della Corte dâAppello di Milano che aveva dichiarato legittimo un licenziamento irrogato per recidiva in forza del combinato disposto dellâart. 2119 c.c. e di una disposizione del contratto collettivo che prevedeva il licenziamento per cumulo di sanzioni.
Il ricorrente chiedeva lâannullamento della sentenza poiché le sanzioni che venivano âconteggiateâ ai fini della recidiva erano state precedentemente sospese ex. art. 7, comma 6 dello Statuto dei Lavoratori. La disposizione invocata prevede infatti che qualora, successivamente allâimpugnazione della sanzione da parte del ricorrente innanzi al collegio, âil datore di lavoro adisce lâautorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizioâ.
La Cassazione, ribadendo il suo precedente orientamento sul tema (Cass. n. 172/20105 e Cass. n. 3915/1996) ha invece distinto la non eseguibilità delle sanzioni sospese rispetto alla loro possibile valutazione allâinterno della causa di recidiva. La Corte afferma che âla sospensione (prevista dallâart. 7) spiega effetti esclusivamente sullâapplicazione della sanzione prevista per la singola mancanza, ma non preclude la possibilità di tenere conto della medesima, non più considerata isolatamente, ma come concorrente a costituire, unitamente ad altre, il più grave illecito disciplinare per il quale la normativa contrattuale prevede il licenziamentoâ. La Corte ha quindi riconfermato unâinterpretazione dellâart. 7 che interpreta la sospensione della sanzione solo come âuna mera ineseguibilità (per la parte non ancora sofferta dal lavoratore) che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinareâ, ovvero la recidiva.
Lâorientamento confermato nuovamente a distanza di 10 anni dallâultima pronuncia in questo senso, sembra poter fissare definitivamente questo aspetto interpretativo dellâart. 7 a meno di nuove interpretazioni, tuttavia difficili anche solo da ipotizzare.
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