Raggruppamento di tipo misto e quote di esecuzione in capo a delle mandanti paritarie per l'esecuzione di una determinata prestazione
Pubblicato il 04/06/22 00:00 [Doc.10692]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - RAGGRUPPAMENTI DI TIPO MISTO - QUOTE DI ESECUZIONE PARITARIE IN SUB-RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE - IRRILEVANZA

Cons. Stato, sez. VI, 31.5.2022 n. 4425

La sentenza della Corte di Giustizia del 28 Aprile 2022, nel suo contenuto, ha certamente un'influenza di rilievo rispetto all'ipotesi in cui, in un raggruppamento di tipo misto, vengano indicate quote di esecuzione in capo a delle mandanti paritarie per l'esecuzione di una determinata prestazione.

Nel caso di specie, per una delle prestazioni secondarie oggetto di affidamento le imprese mandanti indicavano quote di esecuzione pari al 50%. Secondo l'orientamento più formalista questo avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'intero raggruppamento in quanto la divisione della prestazione secondaria tra più imprese comporta la creazione di un sub-raggruppamento orizzontale che deve seguire la regola generale dell'art. 83 c. 8 con la conseguente identificabilità di un operatore economico mandatario.

Secondo il Consiglio di Stato una simile tesi non è sostenibile.

Da un lato, la recente sentenza della Corte di Giustizia sembrerebbe aver definitivamente sancito la libera determinazione delle quote di esecuzione nel raggruppamento, risolvendo così a monte il contrasto giurisprudenziale nazionale.

Dall'altro, già la giurisprudenza nazionale (proprio al fine di risolvere il contrasto tra la normativa nazionale e quella europea) aveva sancito che una divisione paritaria di una prestazione secondaria non potesse determinare l'esclusione del raggruppamento in assenza di una espressa e specifica previsione della lex specialis purché le imprese sia in possesso dei requisiti di partecipazione necessaria per eseguire le prestazioni. Orientamento giurisprudenziale che, a seguito della sentenza della CGUE, non può che trovare conferma.

Una delle prime sentenze sull'applicazione della sentenza della CGUE che sembra affermare che nei raggruppamenti misti non trovi più applicazione, per il singolo sub-raggruppamento, la regola sul possesso e sull'esecuzione maggioritaria. Resta il dubbio se la regola possa applicarsi anche in relazione al sub-raggruppamento orizzontale che involga la prestazione principale (la sentenza sembrerebbe rispondere in senso negativo, laddove specifica che nei raggruppamenti misti comunque la mandataria "deve essere qualificata ed eseguire i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente".


© Riproduzione Riservata