Il professionista incaricato della relazione per il concordato preventivo non è pubblico ufficiale
Pubblicato il 12/05/16 08:03 [Doc.1084]
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Decisione: Sentenza n. 9542/2016 Cassazione Penale - Sezione V

Il caso.
Il Pubblico Ministero richiedeva l'applicazione di misure custodiali nei confronti di diversi soggetti ai quali venivano addebitati reati fallimentari, tributari e previsti dal codice penale, ma il Giudice per le indagini preliminari le rigettava con ordinanza.
Il Pubblico Ministero, dopo aver impugnato il provvedimento, che veniva però confermato dal Tribunale, ricorre in Cassazione deducendo due motivi, non accolti dalla Suprema Corte, la quale rigetta il ricorso.

La decisione.
Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione di legge per ritenuta insussistenza dei reati di falso ideologico e corruzione in atti giudiziari nella relazione ai fini della richiesta di concordato preventivo, ritenuta contraddittoria dal Pubblico Ministero ricorrente perché fondata sull'esclusione della qualità di pubblico ufficiale nei confronti del professionista incaricato.
Per il magistrato dell'accusa, in capo al professionista sono ravvisabili poteri certificativi inerenti alla formazione della volontà dell'Autorità Giudiziaria, e funzioni assimilabili a quelle dell'ausiliario del giudice.
Per la Cassazione il motivo è infondato: «La questione posta dal ricorrente verte sulla possibilità di riconoscere la qualità di pubblico ufficiale, e la conseguente soggettività attiva dei reati in esame, nella figura del professionista designato dal debitore, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, legge fall., per la stesura della relazione attestante la conformità ai dati aziendali e la fattibilità del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo, da allegare alla relativa domanda».
Il Collegio rileva però che «Nel provvedimento impugnato, come osservato dal ricorrente, si dava atto in effetti che tale professionista è incaricato dello svolgimento di funzioni in parte assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice, e riveste una posizione di indipendenza. Non è invece esatto, come sembra trasparire nel ricorso, che la conclusione negativa sulla questione di cui sopra sia stata sostenuta dal Tribunale unicamente in base al dato della nomina del professionista in conseguenza della designazione di un privato, ossia del soggetto che richiede l'ammissione al concordato preventivo.
Dell'assimilabilità delle funzioni del professionista a quella dell'ausiliario del giudice, in primo luogo, erano evidenziati i limiti posti nella stessa giurisprudenza civilistica citata in proposito nell'atto di appello del pubblico ministero (Sez. U civ. n. 1521 del 23/01/2013, Rv. 624796), nel momento in cui vi si afferma per un verso che l'attestazione del professionista non vincola il controllo di legittimità esercitato dal giudice sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, e per altro che rimane affidata ai creditori la valutazione nel merito su tale giudizio, avente ad oggetto le probabilità di successo economico del piano ed i rischi allo stesso inerenti; derivandone una configurazione di dette funzioni riconducibile a quelle del consulente, ed una destinazione delle stesse alla formazione non solo del convincimento del giudice, ma anche di quello dei creditori, e tanto escludendone un'esclusiva strumentalità all'esercizio dell'attività giudiziaria.».
La Suprema Corte chiarisce anche che «oltre a questo, il Tribunale poneva in risalto il dato normativo della mancanza di un'espressa attribuzione al professionista in oggetto della qualità di pubblico ufficiale; dato reso significativo dalla circostanza per la quale ad altri soggetti delle procedure concorsuali tale qualifica è invece espressamente conferita dalla legge fallimentare, in particolare dall'art. 30 per il curatore, dall'art. 165 per il commissario giudiziale e dall'art. 199 per il commissario liquidatore. Questo elemento è stato già ritenuto determinante da questa Corte di legittimità nell'escludere la qualità di pubblico ufficiale per il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo, al quale pure la stessa non è attribuita dalla legge (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263264). E non diversamente deve opinarsi per il professionista incaricato della relazione sul piano di fattibilità nella stessa procedura».

Osservazioni.
La Cassazione ha confermato la validità delle conclusioni dei giudici di merito anche richiamando l'art. 236-bis legge fallimentare, che prevede il reato di false attestazioni nella relazione, che è sintomatica dell'intento «di garantire tutela penale a interessi la cui offesa non è riconducibile ad altre ipotesi criminose».

Disposizioni rilevanti.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Vigente al: 12-5-2016

Art. 161 - Domanda di concordato
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 63
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista,designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
(...)

Art. 236-bis .- Falso in attestazioni e relazioni
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies , 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Codice Penale
Vigente al: 12-5-2016

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.


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