Processo civile telematico e modalità di deposito degli atti: la deviazione dallo schema legale costituisce mera irregolarità
Pubblicato il 13/05/16 10:38 [Doc.1091]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772. Presidente Bucciante. Relatore Giusti


Processo civile telematico - Procedimenti contenziosi iniziati dal 30 giugno 2014 anteriormente alle modifiche di cui al D.L. 83 del 2015 - Deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposi¬zione delle altre parti

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi ini¬ziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella discipli¬na dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inseri¬to dall'art. 1, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telemati¬ca, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costitu¬zione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogni¬qualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizza¬ti dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi in¬tegrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposi¬zione delle altre parti. (Principio di diritto enunciato dalla Corte)


Procedimento per ingiunzione - Opposizione - Inammissibilità dell'opposizione - Impugnabilità con ri¬corso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Valore sostanziale di sentenza - Appellabilità

Il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata co¬stituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ri¬corso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizio¬ne. Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, che intro¬duce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inam¬missibilità dell'opposizione, adottato per il riscontrato di¬fetto di rituale costituzione dell'opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugna¬zione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attra¬verso la normale garanzia giurisdizionale e nel contradditto¬rio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità (Cass. civ., sez. I, 15 di-cembre 1982, n. 6908).


Processo civile telematico - Deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Ammissibilità

A decorrere dal 30 giugno 2014, è ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n, 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giu¬gno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con mo¬dalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiun¬tivo.


Procedimento civile - Processo civile telematico - Deposito degli atti introduttivi in via telematica - Mancanza di sanzioni espresse di nullità - Irrilevanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo

In mancanza di una sanzione espressa di nullità del depo¬sito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novem¬bre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo stru-mento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa del codice di rito, ispirato ad un principio di economia con¬servativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inos¬servanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha e¬gualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di de¬finire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.


Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Mera irregolarità

In tema di deposito degli atti, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanato¬ria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (Cass. civ., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509). Applicando tale principio, va esclusa una valuta¬zione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità carta-cee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.


Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Scopo del deposito di un atto processuale - Presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario - Deposito in via telematica anziché con modalità cartacee dell'atto introduttivo del processo di cognizione - Mera irregolarità - Mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo - Irrilevanza

Poiché lo scopo del deposito di un at¬to processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è in¬staurata e nella messa a disposizione delle altre parti pro¬cessuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non vizian¬te la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad im¬pedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri in¬formatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che speci¬ficamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quel¬li per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle at¬trezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei ser¬vizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere ac¬certativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.


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