COLLEGIO DI COORDINAMENTO DELL’ABF – Dec. n. 2420/2016 - Conto corrente – Compensazione legale – Legittimità della compensazione tra saldo attivo del c/c del fideiussore e saldo negativo del c/c del debitore principale.
Pubblicato il 16/05/16 18:05 [Doc.1101]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


IMPORTANTE E SIGNIFICATIVO INTERVENTO DEL COLLEGIO DI COORDINAMENTO DELL'ABF.

I FATTI

La vicenda trae origine dall’addebito su un conto corrente, cointestato a due soggetti, di un importo a “copertura” dell’esposizione debitoria del conto di un altro correntista, a titolo di compensazione, del quale uno dei due cointestatari era fideiussore.
In ragione dell’impegno fideiussorio e dell’inadempimento del soggetto garantito, la banca - intimato ritualmente il pagamento al debitore principale ed al garante - ha poi effettuato la compensazione, ex art. 1243 c.c., del debito garantito con il saldo creditore del rapporto cointestato al garante.

Le ricorrenti - cointestatarie hanno contestato:

- la provenienza dei fondi presenti sul conto dalla pensione di una delle contitolari del conto, in particolare quella che non aveva prestato fidejussione;

- la circostanza che la banca non avesse esperito indagini volte a verificare eventuali altri rapporti di conto corrente intestati al soggetto debitore;

- l’inapplicabilità della compensazione poiché la posizione del terzo garantito “…non aveva alcuna corrispondenza, sotto il profilo soggettivo, con il conto corrente intestato alle odierne istanti…”, che avevano subito un addebito sul proprio conto corrente a copertura del debito del terzo “…senza che le medesime avessero manifestato alcuna volontà dispositiva e, cosa ancor più grave, in considerazione del fatto che una delle cointestatarie del conto in questione non fosse nemmeno garante…”.

LA DECISIONE

Il Collegio di Coordinamento – nel respingere il ricorso - ha fatto riferimento alla evoluzione giurisprudenziale relativa alla compensazione legale attuata in un conto corrente, ed in particolare al profilo della necessità dell’avvenuta chiusura del conto.

In adesione all’orientamento della Suprema Corte, il Collegio di coordinamento ha dapprima precisato che, in relazione alla compensazione tra i saldi, attivi e passivi, di una pluralità di conti correnti eventualmente esistenti tra banca e correntista, si può procedere a compensazione purchè vi sia “l’esigibilità dei rispettivi crediti e quindi, la chiusura dei conti o dei rapporti tra banca e cliente”; per il che “sembra … indiscutibile che la compensazione esiga almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile” (Cass. 2801/2009). Ed invero, “se uno dei conti è assistito da apertura di credito, il credito della banca diventa esigibile, e quindi compensabile con i saldi attivi di altri conti dello stesso cliente, soltanto alla scadenza del termine o del preavviso previsti dall’art. 1845 c.c…”

Per poi evidenziare che “Nel caso concreto, invece, la compensazione non è intervenuta tra i saldi di due conti correnti intestati allo stesso cliente, ma tra il credito della banca fondato sulla fidejussione, al cui pagamento la garante era tenuta a semplice richiesta e che, in ogni caso, non è mai stato contestato, e la cui esigibilità è da ritenersi dunque pacifica, ed il credito di quest’ultima corrispondente all’attivo del conto lei cointestato.
I presupposti della compensazione legale disciplinata dagli articoli 1243 e 1853 c.c. risultano quindi presenti, considerando che in ogni caso un problema di esigibilità potrebbe porsi, ……, in relazione all’esigibilità del credito annotato, che la S.C. ritiene espressamente, in tal caso, “…compensabile con i saldi attivi di altri conti dello stesso cliente…” anche nell’ipotesi, distinta da quella qui esaminata, di credito annotato proveniente da un altro conto, per il quale solo avrebbe pertanto potuto porsi il problema della intervenuta chiusura. Del resto, la stessa giurisprudenza della S.C., anche recentemente, ha ammesso, nel caso di rapporti distinti di credito-debito, non attinenti ad una pluralità di conti, la legittimità della compensazione di un credito documentario con il saldo (in questo caso scoperto) di un conto corrente, senza alcun riferimento alla necessità di chiusura del conto corrente (Cass. 13658/2013).
Ciò non significa, naturalmente, anche secondo questo Collegio, che una banca possa operare la compensazione legale in modo indiscriminato, sulla base di qualunque pretesa vantata nei confronti di un proprio correntista.
Ciò potrà avvenire solo qualora, evidentemente, ricorrano i presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall’articolo 1243 c.c., come nel caso concreto, vale a dire la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei crediti.”


Donato Giovenzana – Legale d’impresa


© Riproduzione Riservata