Procedure concorsuali: linee guida interpretative su alcuni profili della L. 132/2015
Pubblicato il 18/05/16 07:06 [Doc.1104]
di Redazione IL CASO.it


segnalazione del Dott. Giovanni Battista Nardecchia

A seguito di alcune riunioni tenutesi a Milano sono stati elaborati dei principi interpretativi su alcuni profili della L. 132/2015.Lo scopo di quest’iniziativa è stato quello di stimolare un dibattito all’interno della magistratura per elaborare, ove possibile, delle prassi virtuose e rendere pubbliche linee interpretative condivise da magistrati provenienti da molti tribunali anche assai distanti tra loro. Il documento è frutto di un ampio confronto e va sottolineato che, pur non essendovi su alcuni passaggi il consenso unanime, è prevalsa l’idea di privilegiare un lavoro di sintesi delle pur diverse sensibilità al fine di facilitare l’operato di coloro i quali devono confrontarsi quotidianamente con le difficoltà di una legge fallimentare sottoposta a continui interventi legislativi.


Il regime temporale di applicazione delle nuove norme sul concordato preventivo

Il contenuto della proposta

Offerte concorrenti

Proposte concorrenti

Contratti pendenti.
A) Ambito di applicazione
Mutuo
Linee di credito autoliquidanti
Anticipazione con mandato all’incasso (in rem propriam) e patto di compensazione/elisione
Trascrizione del preliminare di vendita (72 co. 8) e art. 163-bis l.f.
Regolamento di confini tra le due norme
Domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta anteriormente
Linee guida del procedimento
Applicazione al concordato con riserva
Contraddittorio con il contraente in bonis
Decorrenza degli effetti
Risoluzione su contratti pendenti

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari
SINTESI LINEE GUIDA
1. Agli accordi di ristrutturazione con creditori finanziari non aderenti si applica anche la disciplina dell’art. 182-bis l.f.
2. I creditori non aderenti non soddisfatti integralmente possono essere solo banche e intermediari finanziari.
3. I creditori finanziari non aderenti non sono computati al fine del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti.
4. L’indebitamento complessivo nei confronti dei creditori finanziari pari o superiore al 50% dell’indebitamento complessivo deve essere inteso in senso lato, comprendendo ad esempio impegni di garanzia e quelli a fronte dei quali sono stati emessi strumenti finanziari partecipativi.
5. Il concetto di categoria deve essere considerato tale congiuntamente sia in relazione alla posizione giuridica, sia in relazione alla omogeneità degli interessi economici (aspettativa di soddisfazione), tenendosi conto di eventuali garanzie collaterali non dichiarate, che devono essere oggetto di scrutinio da parte dell’attestatore e dell’ausiliario del giudice.
6. Il tribunale deve accertare, in ogni caso, che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative in buona fede.
7. Il tribunale può accertare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali dell’omologazione anche di ufficio e a prescindere dalla proposizione di opposizioni.


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