Concordato preventivo e DURC: condanna dell'ente previdenziale al rilascio e accertamento della regolarità contributiva
Pubblicato il 10/09/22 12:00 [Doc.11044]
di Redazione IL CASO.it


Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Tuttavia, in presenza di una norma di legge (art 168 L.F.) che impedisce il pagamento dei debiti contributivi anteriori alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato, non può che affermarsi la regolarità contributiva dell'impresa che versi in tale situazione, dovendosi quindi ritenere che, dal momento della pubblicazione del ricorso per l'accesso al concordato preventivo, il mancato pagamento dei debiti contributivi pregressi, che prima costituiva certamente un inadempimento, viene ad assumere i connotati di un atto doveroso, essendo legittimo, nella logica del diritto concorsuale ed in virtù del principio della par condicio creditorum, il fatto che l'imprenditore non paghi i contributi precedenti, in quanto crediti anteriori.

Pertanto, con la pubblicazione dell'istanza di concordato nel Registro delle Imprese, ancorché avanzata con riserva di presentazione del piano (e finché il termine concesso per il deposito non sia spirato), sussiste il presupposto normativo per ritenere "regolare" l'azienda interessata.


© Riproduzione Riservata