Chiusura della liquidazione controllata, esdebitazione e quote future di reddito
Pubblicato il 26/09/22 08:23 [Doc.11125]
di Redazione IL CASO.it


La procedura di liquidazione del patrimonio non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni.

Tuttavia, poichè il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, in quanto la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, con la conseguenza che l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI.


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