Quando il diniego di condono mantiene viva l'originaria pretesa impositiva e rende possibile la definizione agevolata della lite
Pubblicato il 28/09/22 00:00 [Doc.11127]
di Redazione IL CASO.it


L'orientamento secondo cui non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un condono ad una controversia relativa a un precedente condono, non potendo la lite fiscale essere definita una seconda volta mediante l'applicazione del provvedimento di condono, riguarda l'ipotesi in cui il contribuente abbia già usufruito di una disposizione agevolativa e intenda usufruire di una ulteriore disposizione agevolativa in relazione alla medesima pretesa impositiva.

Diversa è l'ipotesi in cui in un momento successivo insorga una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione della normativa di condono oppure alla sua interpretazione o alla valutazione della relativa istanza del contribuente, poiché è solo quando la lite fiscale originaria sia stata utilmente definita mediante l'applicazione di un primo condono che non può esserlo nuovamente una seconda volta.

Ne consegue che, in assenza di precedente definizione agevolata il provvedimento di diniego di condono ha mantenuto viva l'originaria pretesa impositiva, costituita dalla originaria cartella di pagamento di cui non vi è stata definizione agevolata in quanto denegata dall'ente impositore e, quindi, ancora definibile in via agevolata e della quale, nel caso di specie, è stata cheista la definizione a termini dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.


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