Corte costituzionale - "Quota 100": è legittimo il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente?
Pubblicato il 28/09/22 08:30 [Doc.11141]
di Corte Costituzionale


UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE "QUOTA 100" CON IL REDDITO DA LAVORO - LIMITE QUALITATIVO INERENTE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA

Previdenza - Pensioni - Previsione che vieta il cumulo della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di 5.000 euro lordi annui. (R.O. 211/2021)

Il Tribunale di Trento, sezione per le controversie di lavoro, solleva questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Il giudice a quo denuncia la previsione nella parte in cui vieta il cumulo della pensione anticipata "quota 100" - a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di 5.000 euro lordi annui, ipotizzando un contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo la prospettazione del rimettente, sarebbe stata introdotta un'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro autonomo. Il giudice del lavoro, aderendo alla tesi del ricorrente in via principale, rileva che solamente il lavoratore autonomo, purché non superi la suddetta soglia di reddito, conserverebbe il diritto di ricevere i ratei di pensione anticipata, configurando, così, una violazione del principio di uguaglianza formale. Inoltre, afferma il giudice a quo, nel contesto normativo attuale, dopo l'introduzione dei contratti di lavoro atipici, la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è diventata meno nitida, come risulterebbe dalla fattispecie oggetto del giudizio principale. Il giudice a quo rammenta infatti che, nel caso di specie, il pensionato ricorrente aveva svolto prestazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità a rispondere alle chiamate, in esecuzione di una tipologia di rapporto di lavoro che, secondo parte della dottrina, neppure potrebbe essere ricondotto nell'alveo della subordinazione. Entro tale contesto il Tribunale di Trento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1999, evidenzia come tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo non sussisterebbero differenze tali da richiedere un diverso trattamento in materia di cumulo.

Norma censurata D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (1) Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
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(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.
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Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. (omissis)
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. (omissis)


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