Corte costituzionale - Giudici di pace: dubbi sul tetto di 72mila euro lordi annui oltre il quale non può andare l'indennità per l'attività svolta
Pubblicato il 30/09/22 00:00 [Doc.11145]
di Corte Costituzionale


CAMERA DI CONSIGLIO 5 OTTOBRE 2022

LIMITE QUANTITATIVO PER LE INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE

Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti al giudice di pace - Previsione che tali indennità non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui - Interpretazione, data dal diritto vivente, secondo la quale non è prevista la corresponsione dell'indennità al giudice di pace per l'attività svolta oltre la soglia. (R.O. 116/2021)

Il Giudice di pace di Catanzaro solleva questione di costituzionalità dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui prevede la non corresponsione delle indennità a quest'ultimo per attività svolta oltre la soglia di euro 72.000 lordi annui, assumendo che tale disposizione, come interpretata dal diritto vivente, presti il fianco a censure di incostituzionalità. Ufficio ruolo della Corte costituzionale 12 Segnatamente, secondo il giudice a quo, la norma nella parte in cui non prevede che l'attività extrasoglia del giudice di pace, sia comunque soggetta a retribuzione, violerebbe il principio della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto, tutelato dall'art. 36 della Costituzione. Sotto altro profilo, il Giudice di pace sostiene che sarebbe vulnerato anche l'art. 97 della Costituzione, poiché un'interpretazione che proponga di procrastinare il deposito delle sentenze extra-soglia al successivo mese di gennaio, sarebbe certamente contraria al buon andamento dell'amministrazione della giustizia. In altri termini, sostiene il rimettente, sarebbe irrazionale censurare, da un lato, l'eccessiva durata del processo civile e dall'altro, richiedere al giudice condotte dilatorie, solamente perché si è raggiunto il limite massimo di spesa per l'anno in corso.
Norma censurata
L. 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace.
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11. Indennità spettanti al giudice di pace (omissis) 4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.


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