Inammissibile il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento che non sia presentato tramite un OCC ma direttamente al tribunale
Pubblicato il 03/10/22 00:00 [Doc.11168]
di Redazione IL CASO.it


Ai sensi dell'art. 68 CCI, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento deve essere presentato tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI; deve pertanto dichiararsi inammissibile la domanda che sia presentata direttamente al tribunale dal debitore con l'assistenza del proprio avvocato munito di procura.


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