Fusione societaria, cancellazione dal registro imprese e deposito del bilancio di società cancellata
Pubblicato il 21/05/16 19:18 [Doc.1117]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma, 30 giugno 2016. Giudice Guido Romano.

Registro imprese - Cancellazione della società - Efficacia costitutiva-estintiva - Cessazione dell'attività - Vicende evolutive e modificative - Fusione - Esclusione

L’efficacia costitutiva - estintiva della società attribuita dall’art. 2495 c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese si riferisce esclusivamente alle ipotesi di cancellazione conseguenti alla cessazione dell’attività e non già a quelle conseguenti a vicende evolutive - modificative dello stesso soggetto come la fusione (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).


Società di capitali - Fusione - Creazione di nuovo soggetto - Esclusione - Vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 2504-bis c.c., la fusione tra società non determina l’estinzione delle società che vi partecipano, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma costituisce una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto (ex plurimis, Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637)


Società - Società cancellata dal registro imprese - Approvazione del bilancio - Deposito presso il registro delle imprese - Ammissibilità

La società che provveda, quando ancora esistente, alla approvazione del bilancio, ha diritto di provvedere al deposito dello stesso qualora sia stato regolarmente approvato dall'assemblea e ciò anche nel caso la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, stante la funzione pubblicitaria informativa attribuita alle iscrizioni da eseguirsi nel registro stesso.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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