Pignoramento di pensioni e applicabilità della novellata disciplina alle procedure in corso
Pubblicato il 03/10/22 08:58 [Doc.11170]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


Il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché sia ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità; per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità era già stata affermata da questa Corte, pur in un contesto che non le consentiva l'adozione di una pronuncia a rime obbligate"

In forza del principio tempus regit actum, il giudice dell'esecuzione dovrà rilevare d'ufficio - fino al momento dell'ordinanza di assegnazione - l'inefficacia del pignoramento eseguito in violazione dei nuovi limiti di cui all'art. 545 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la data di notifica del pignoramento stesso.


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