Privilegio speciale del professionista e individuazione dei beni su cui far valere il privilegio
Pubblicato il 08/10/22 19:21 [Doc.11193]
di Redazione IL CASO.it


Il credito di rivalsa IVA del professionista è assistito da privilegio speciale ex art. 2958, comma 2, c.c. solo in quanto sussistano o siano quanto meno individuabili i beni su cui esercitare la causa di prelazione, beni che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall., posto che, in caso contrario, mancando un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, il credito va considerato alla stregua di chirografo. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la pronuncia reiettiva, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., del decreto che aveva ammesso al passivo, in chirografo, il credito di rivalsa IVA del professionista in mancanza di beni su cui esercitare la prelazione, poiché tale mancanza non integrava una situazione contingente, suscettibile di verifica in sede di riparto, ma una condizione inerente alla stessa natura dell'operazione fonte del credito professionale).


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