Violazione del divieto di cui all'art. 2491, comma 2, c.c., quando, in sede di transazione, la società attribuisce un rilevante credito al socio
Pubblicato il 14/10/22 08:32 [Doc.11225]
di Redazione IL CASO.it


Società - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali - Divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione - Attribuzione di credito non ancora scaduto

La violazione dell'art. 2491, comma 2, c.c. (divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione) non è esclusa per il fatto che non vi sia stato il pagamento in denaro di acconti al socio, bensì l'attribuzione in suo favore di un credito non ancora scaduto, posto che la ripartizione anticipata di beni sociali, qual è anche un credito non scaduto, rientra a pieno titolo nel divieto.

Le conseguenze dell'inosservanza di detto divieto consiste nella nullità della convenzione, divieto avente carattere imperativo in considerazione sia della sua formulazione testuale, sia dalla tutela degli interessi che esso ha di mira, che non sono solo quelli delle parti dell'attività negoziale alla ripartizione dei beni sociali, bensì quelli dei terzi creditori ad essa estranei e che da essa possono essere pregiudicati.


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