Dubbi sulla trascrivibilità del legato? Inammissibile il reclamo dei creditori
Pubblicato il 22/10/22 00:00 [Doc.11254]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Per eliminare la "riserva" apposta dal Conservatore che ha ritenuto incerto il legato disposto in un testamento è legittimato ad agire solo il titolare rapporto sostanziale

Con il chiaro tenore dell'articolo 2674-bis del codice civile il legislatore ha voluto riservare la possibilità di proporre il reclamo previsto dallo stesso articolo esclusivamente alla "parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva". Di conseguenza deve ritenersi inammissibile il reclamo proposto dalla "parte richiedente". A stabilirlo è il decreto del tribunale di Firenze n. 85 del 13 ottobre 2022 che ha rigettato il reclamo proposto avverso la riserva apposta dal Conservatore dei registri immobiliari di Firenze alla trascrizione di un verbale di pubblicazione di testamento.

La vicenda
Una società, per recuperare un suo credito, pignora dei beni immobili e chiede al competente giudice dell'esecuzione (cioè al giudice che dirige il processo volto alla vendita forzata dei beni pignorati) che detti beni siano venduti all'asta.
Il professionista delegato alla vendita rileva la mancata trascrizione dell'atto con il quale i soggetti esecutati sono diventati proprietari dei beni pignorati.
A parere del professionista tale atto sarebbe il testamento con cui la madre degli esecutati avrebbe disposto in loro favore, a titolo di legato, dei beni pignorati.
Il Giudice dell'esecuzione fa quindi carico alla società creditrice di procedere alla trascrizione del legato in modo da ristabilire la continuità delle trascrizioni.
La società chiede la trascrizione del legato a favore dei soggetti esecutati, ma il Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze manifesta, ai sensi dell'articolo 2674-bis codice civile l'esistenza di gravi e fondati dubbi "… in merito al fatto che il testamento in forza del quale è stata chiesta la trascrizione disponga un legato. …." (così testualmente nella motivazione dell'esecuzione con riserva della trascrizione).
A fronte dei dubbi manifestati dal Conservatore in merito alla trascrivibilità del legato, la società ne chiede, ai sensi dell'articolo 2674-bis codice civile, la trascrizione con riserva e poi propone reclamo al tribunale.

La decisione del tribunale di Firenze
Per comprendere la delicata questione giuridica oggetto della decisione è necessario innanzi tutto accennare al "principio di continuità delle trascrizioni" e all'istituto del legato.
L'articolo 2650 cc stabilisce che se un atto di acquisto non è trascritto sono inefficaci le successive trascrizioni/iscrizioni eseguite a carico dell'acquirente. Si tratta del "principio di continuità delle trascrizioni", istituto introdotto nel nostro ordinamento dal codice civile del 1942 (quello attualmente vigente) al fine di "sanzionare" la mancata trascrizione di un atto di acquisto e per fare quindi in modo che le trascrizioni siano effettivamente eseguite.
La Corte di cassazione con sentenza n. 11638/2014, ha stabilito che ove il giudice dell'esecuzione rilevi che rispetto al bene pignorato manchi la continuità delle trascrizioni deve sospendere l'esecuzione e disporre che il creditore provveda ad eseguire la trascrizione mancante. E' quanto accaduto nel caso oggetto della decisione.
Il legato si acquista, secondo quanto disposto dall'articolo 649 del codice civile, senza bisogno di accettazione, a differenza dell'eredità che necessita di essere accettata dagli eredi, e quindi senza che sia necessaria una manifestazione di volontà in tal senso dei beneficiari del legato.
Pertanto, se il testamento avesse effettivamente disposto un legato in favore degli esecutati, il creditore avrebbe potuto trascrivere in loro favore l'acquisto ereditario senza necessità di una loro collaborazione e saldare così la continuità delle trascrizioni. Il Conservatore ha invece manifestato dubbi in merito al fatto che il testamento disponesse un legato e ciò ha portato all'esecuzione con riserva della trascrizione richiesta dalla società a favore degli esecutati.

Per l'eliminazione della riserva la società creditrice ha proposto reclamo al Tribunale ai sensi dell'articolo 2674-bis codice civile, articolo secondo il quale:
"Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria".
Il tribunale di Firenze ha ritenuto che il chiaro tenore letterale della norma avanti riportata non lasci dubbi in merito al fatto che il legislatore abbia voluto riservare la possibilità di proporre il reclamo esclusivamente alla "parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva" e non anche alla "parte richiedente" ed ha quindi dichiarato inammissibile il reclamo proposto.
L'Autorità giudiziaria, condividendo le argomentazioni del Conservatore, ha chiarito che per comprendere la ratio della norma è necessario ricordare che nel sistema della pubblicità immobiliare chiunque può chiedere l'esecuzione di una trascrizione o di un'iscrizione, purché disponga di un titolo idoneo a tal fine. E' dunque possibile, come si è verificato nel caso di specie, che una trascrizione o un'iscrizione sia eseguita a favore di soggetti diversi rispetto a quello che ne ha chiesto l'esecuzione.
Il legislatore non ha - come peraltro avrebbe potuto - limitato la legittimazione a chiedere l'esecuzione di una formalità alla parte a cui favore la trascrizione o l'iscrizione deve essere eseguita (o a soggetto da questa delegato), ritenendo sufficientemente tutelata tale parte dal fatto che l'esecuzione di una trascrizione o di un'iscrizione è possibile solo ove vi sia un titolo che abbia ben precisi requisiti di forma e di contenuto.
Nessun problema quindi quando l'atto in forza del quale è stata chiesta la trascrizione o l'iscrizione è idoneo ad ottenere l'esecuzione della formalità.
Quando, invece, il conservatore manifesta gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca ed esegue la formalità con riserva su istanza della parte richiedente (che evidentemente non ha voluto desistere dal chiedere la pubblicità), deve ritenersi venuta meno, per la per la proposizione del reclamo, la ratio che ha consentito che la formalità fosse richiesta da un soggetto diverso da quello a cui favore la formalità è stata eseguita.
Ciò in quanto la proposizione del reclamo avverso la riserva implica una valutazione di interessi che non può che essere riservata al soggetto a cui favore la trascrizione o l'iscrizione è stata eseguita.
Il legislatore ha conseguentemente limitato la legittimazione a proporre il reclamo a tale parte in conformità al principio generale della normale coincidenza tra soggetto cui spetta la legittimazione ad agire e titolare del rapporto sostanziale.
Il tribunale ha chiarato infine che nonostante il rigetto del reclamo resta impregiudicata la possibilità per la società reclamante di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla trascrizione in altro eventuale procedimento contenzioso.


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